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Codice stradale ambulanza

La Commissione Trasporti della Camera approva "in linea di principio" nuove norme per il soccorso degli animali. Fra le proposte emendative "approvate in via di principio" figurano infatti alcune modifiche al Codice della Strada in materia di mezzi di soccorso e di incidenti con danni ad animali. L'iniziativa è di alcuni parlamentari e  inserisce un articolo 21-bis (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali) alla proposta di legge Disposizioni in materia di sicurezza stradale, che modifica il Codice della Strada. Due i commi dell'emendamento approvato in sede legiferante:

-  il primo riguarda i mezzi di soccorso ed estende alle ambulanze veterinarie l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e l'uso, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del lampeggiante blu;

-  Il secondo comma, invece interviene sui comportamenti da tenere in caso di incidente introducendo l'obbligo di provvedere al soccorso dell'animale domestico incidentato assicurando l'intervento del medico veterinario.

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi» sono inserite le seguenti: «, nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila,».

2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente: «9-bis. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare l'immediato intervento di un medico veterinario. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».


Scuola: progetto A.S.T.A.
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